Decreto sviluppo
Questa agevolazione è valida fino al 31 dicembre 2014 (la data è stata prorogata dal Governo Letta), e farà fede la data del bonifico di pagamento dell’impianto. La detrazione al 50% è disponibile sia per chi risiede in un immobile di proprietà oppure anche in affitto.
Anche il condominio con delibera di acquisto in assemblea partecipa a questa agevolazione. La detrazione del 50% sarà ripartita in base ai millesimi dei singoli condomini che hanno partecipato alla spesa. In più, la detrazione del 50% è cumulabile con i contributi concessi dalla Legge 13/1989 sull’abbattimento barriere architettoniche e con la detrazione del 19% prevista dal DPR 917/1986.
Legge 9 gennaio 1989 n. 13 e Circolare Ministeriale – Min. dei Lavori Pubblici 22/06/1989 n.1669/U.L.
I prodotti MONFALASCENSORI sono strumenti per il superamento delle barriere architettoniche e quindi le relative spese per l’acquisto beneficiano delle agevolazioni della Legge n. 13 del 1989.
La legge 9.1.1989, n. 13 – così come modificata e integrata dalla L. 27.2.1989, n. 62, – reca disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ed interviene, quindi, nel tessuto normativo preposto ad assicurare l’utilizzazione degli spazi edificati, e a quelli ad essi accessori, a una sempre più allargata fascia di individui, con particolare riguardo a chi, permanentemente o temporaneamente,
soffre di una ridotta o impedita capacità motoria.
La legge 13/1989 può essere suddivisa in tre distinte parti, delle quali la prima è dedicata alle previsioni relative alla costruzione di nuovi edifici ed alla ristrutturazione di interi edifici (art.1); la seconda al tema delle innovazioni da attuare sugli edifici esistenti dirette alla eliminazione delle barriere architettoniche (articoli 2-7); la terza, infine, è volta a regolare la materia concernente l a concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in favore di portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (articoli 8-12).
La domanda di cui all’art. 8 per la concessione di contributi, redatta in carta da bollo a cura del disabile (o dal tutore o da chi ne esercita la patria potestà), presentata entro il 1° marzo di ogni anno al Sindaco del Comune in cui è sito l’immobile nel quale il disabile risiede in modo abituale, con specifica delle opere dedicate a rimuovere osta coli alla sua mobilità.
Alla domanda occorre allegare:
- Descrizione sommaria delle opere e della spesa prevista;
- Certificato medico in carta semplice che può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico, attestante l’handicap del richiedente, patologie e le connesse obiettive difficoltà alla mobilità, eventuale menomazione o limitazione funzionale permanente (le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all’immobile ove risiede il richiedente);
- Autocertificazione ove indicare l’ubicazione dell’immobile che deve essere effettiva, stabile ed abituale dimora del portatore di handicap (non sorge pertanto il diritto al contributo qualora abbia nell’immobile dimora solo saltuaria o stagionale ovvero precaria).
Qualora il richiedente sia portatore di handicap riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, ha diritto di precedenza nell’assegnazione dei contributi.
Qualora voglia avvalersi di questo diritto deve allegare anche la relativa certificazione della U.S.L.(anche in fotocopia autenticata). L’interessato deve inoltre dichiarare che gli interventi per cui si richiede il contributo non sono già stati realizzati o in corso di esecuzione e se, perle stesse opere, gli siano stati concessi altri contributi.